REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Art. 1 - FINALITÀ

  1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell’art. 34 dello Statuto dell’A.M.B.
  2. La vita associativa dell’A.M.B. è regolata dalle norme statutarie, integrate e meglio specificate dal presente Regolamento.

Art. 2 - COSTITUZIONE E MANTENIMENTO DI UN GRUPPO

  1. Un Gruppo può essere costituito con un numero minimo di 30 Soci.
  2. I promotori di un nuovo Gruppo devono presentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo nazionale.
  3. La domanda deve essere accompagnata dall’elenco, con generalità e domicilio, dei richiedenti, che devono essere maggiorenni ed in numero non inferiore a trenta.
  4. Al ricevimento della domanda la Segreteria trasmetterà ai promotori del Gruppo copia dello Statuto A.M.B., copia di “statuto tipo” per il Gruppo e tutte le modalità per perfezionare l’iscrizione.
  5. Il Gruppo già costituito, che alla fine di un anno sociale (31 dicembre) non abbia raggiunto il numero minimo di 25 Soci, viene messo in mora per un anno dal Consiglio Direttivo nazionale tramite formale comunicazione del Segretario.
  6. Se entro il 31 dicembre successivo non viene ricostituito il numero di 30, il Gruppo medesimo è escluso di diritto dall’A.M.B. con semplice comunicazione del Segretario.
  7. I Soci residuali sono liberi di iscriversi presso qualsiasi Gruppo A.M.B.

Art. 3 - ADESIONE ALL’A.M.B. DI ALTRE ASSOCIAZIONI

  1. Ai sensi del sesto comma art.1 dello Statuto, possono richiedere l’adesione all’A.M.B. le Associazioni che perseguono finalità analoghe a quelle elencate agli artt. 2 e 3 dello Statuto medesimo.
  2. Esse possono mantenere il proprio Statuto purché non risulti incompatibile con le norme dello Statuto dell’A.M.B.
  3. La richiesta deve essere formulata dal Presidente in carica e dovrà essere integrata dai seguenti documenti, opportunamente sottoscritti per attestazione di veridicità:
    a) copia dello Statuto completo dei dati dell’approvazione assembleare;
    b) elenco, con generalità e domicilio, dei richiedenti l’adesione;
    c) indicazione delle cariche sociali, documentata dal verbale di conferimento delle stesse;
    d) indicazione della sede, nonché dei recapiti per la trasmissione delle comunicazioni (a mezzo posta, telefono, fax o altro);
    e) dichiarazione impegnativa a comunicare alla sede centrale dell’A.M.B., entro e non oltre 30 giorni dall’evento, le variazioni allo Statuto e alle cariche sociali.
  4. Al ricevimento della domanda la Segreteria trasmetterà all’Associazione richiedente copia dello Statuto A.M.B. e relativi Regolamenti e tutte le modalità necessarie al perfezionamento dell’adesione all’A.M.B.
  5. Il Consiglio Direttivo nazionale, prima di autorizzare l’adesione di un’Associazione, richiede il parere di eventuali Gruppi esistenti nell’ambito dello stesso Comune.
  6. Con l’adesione all’A.M.B. si ritengono aderenti tutti i soci ordinari e sostenitori che figurano iscritti al libro soci dell’Associazione o dell’eventuale Sezione micologica al momento della richiesta. Dal momento dell’accettazione dell’adesione di un’Associazione da parte del Consiglio Direttivo nazionale, questa, pur con le deroghe concesse dallo Statuto dell’A.M.B., è equiparata ad ogni effetto ad un Gruppo, con gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri Gruppi associati.

Art. 4 - DENOMINAZIONE DEI GRUPPI E DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI

  1. Ciascun Gruppo deve riportare nella propria denominazione la dicitura “ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA” (in breve anche solo “A.M.B.”).
  2. Le Associazioni aderenti ai sensi dell’art. 1 c. 6 dello Statuto possono mantenere la loro ragione e/o denominazione facendola seguire da “ADERENTE ALL’ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA” (in breve anche solo A.M.B.).
  3. Il Consiglio Direttivo nazionale si riserva la facoltà di far modificare la denominazione specifica di un Gruppo per evitare doppioni e/o indicazioni di ambiti territoriali troppo vasti.
  4. La denominazione completa come sopra determinata deve essere utilizzata in tutti gli atti, manifestazioni e pubblicazioni del Gruppo o Associazione aderente.

Art. 5 - ASSOCIAZIONI REGIONALI

  1. All’Associazione fra Gruppi A.M.B. di una Regione o Provincia autonoma, costituita ai sensi dell’art. 7, c. 8 dello Statuto, possono partecipare anche associazioni (Gruppi, Circoli, Società ecc.) non A.M.B.
  2. La partecipazione di tali associazioni si configura come una mera forma di collaborazione fra entità che hanno un comune interesse micologico ed esclude quindi l’acquisizione di qualunque diritto statutario A.M.B.

Art. 6 - COSTITUZIONE DI ALTRI GRUPPI NELLO STESSO COMUNE

  1. Il Consiglio Direttivo nazionale può autorizzare la costituzione di più di un Gruppo nello stesso Comune, qualora si verifichino particolari motivate esigenze e/o opportune favorevoli condizioni, previo motivato parere consultivo del Gruppo preesistente.
  2. Contro la decisione del Consiglio Direttivo nazionale è ammesso ricorso entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - COSTITUZIONE DI DELEGAZIONI DEI GRUPPI

  1. Un Gruppo, pur mantenendo la sua unicità ed unità, può costituire proprie Delegazioni quali espressione organizzativa autonoma ed allargata al territorio, eventualmente disciplinate da norme interne non in contrasto con lo Statuto del Gruppo.
  2. Le Delegazioni vengono costituite di norma nell’ambito dello stesso comune. Possono essere costituite anche in altri comuni se in questi non preesiste un Gruppo A.M.B. o una Delegazione.
  3. I Gruppi devono comunicare tempestivamente alla Segreteria nazionale la costituzione di proprie Delegazioni.

Art. 8 - ISCRIZIONE ALL’A.M.B.

  1. L’iscrizione all’A.M.B. è personale e si realizza presso uno qualsiasi dei Gruppi o Associazioni aderenti esistenti con il versamento della quota associativa determinata annualmente dall’Assemblea dei Delegati. Il Gruppo ha facoltà di richiedere un proprio contributo associativo.
  2. È ammessa l’iscrizione a più di un Gruppo, ma in tal caso il Socio deve scegliere presso quale Gruppo esercitare il diritto di voto attivo e passivo. Ciò significa che egli potrà godere dei diritti previsti dall’art. 13, lett. a), b), c) e d) dello Statuto solo presso il Gruppo prescelto, mentre presso gli altri Gruppi i suoi diritti saranno limitati alle lett. a) e b).
  3. Non è ammessa l’iscrizione diretta alla Sede nazionale. Pertanto anche i residenti all’estero dovranno iscriversi presso un Gruppo o Associazione aderente.
  4. I residenti all’estero o in Italia che non intendono iscriversi ad un Gruppo potranno essere abbonati alla Rivista di Micologia, periodico dell’A.M.B., al prezzo che sarà determinato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - SOCI ONORARI NAZIONALI

  1. Qualora un Gruppo ritenga un suo associato meritevole della qualifica di socio onorario nazionale, ne fa richiesta al Consiglio Direttivo nazionale, accompagnata da essenziale documentazione sulla personalità del soggetto e le motivazioni.
  2. I Soci onorari sono iscritti in un registro nazionale con le motivazioni di nomina ed il Gruppo di appartenenza.

Art. 10 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I GRUPPI E LE ASSOCIAZIONI ADERENTI

  1. L’esclusione di un Gruppo o di un’Associazione aderente, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto, viene deliberata dal Consiglio Direttivo nazionale per gravi inadempienze ai doveri dello Statuto. Fra queste vanno comprese:
    a) la completa inattività, che si configura come mancata realizzazione delle finalità statutarie;
    b) la sussistenza di comprovati atti in contrasto con le medesime finalità, previste dall’art. 2 dello Statuto.
  2. Prima dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 29, comma, 1 dello Statuto, deve essere consentito al Gruppo di formulare per iscritto, o tramite audizione di un suo rappresentante, le proprie controdeduzioni entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo nazionale.

Art. 11 - RAPPORTI FRA SOCI, GRUPPI ED ASSOCIAZIONI ADERENTI

  1. Le attività ed iniziative di un Gruppo o Associazione aderente, tenuto conto dell’autonomia riconosciuta agli stessi dall’art.7, c.6 dello Statuto, non devono essere lesive dell’immagine, dei legittimi interessi e degli ambiti di competenza di altri Gruppi o Associazioni aderenti. I Gruppi o Associazioni aderenti che intendono svolgere attività fuori dal loro normale ambito territoriale devono prendere accordi con il Gruppo o Associazione aderente competente per territorio.
  2. Lo stesso vale per le iniziative ed attività del singolo Socio nei confronti del proprio o di altri Gruppi.
  3. In caso di contenzioso il Consiglio Direttivo nazionale interviene secondo le norme dell’art. 29 dello Statuto.

Art. 12 - UFFICIO DI PRESIDENZA

In caso di necessità l’Ufficio di Presidenza può essere integrato con la presenza di altri Consiglieri chiamati a dare la propria consulenza in base alle specifiche competenze.

Art. 13 - DELEGHE

Premesso che i Delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo e quindi sono espressione della volontà del Gruppo stesso, l’eventuale delega prevista dal comma 9, art. 20 dello Statuto, potrà essere affidata solo ad un altro Delegato o Socio dello stesso Gruppo.

Art. 14 - DURATA IN CARICA DEI DELEGATI

  1. I Delegati dei Gruppi rimangono in carica fino a quando il Gruppo di appartenenza non provveda alla loro sostituzione, ovvero debba provvedere alla modifica del numero dei propri rappresentanti.
  2. Delle variazioni di cui sopra deve essere data comunicazione alla Segreteria nazionale entro 30 giorni dall’evento.
  3. Le variazioni dei Delegati dei Gruppi devono avvenire preferibilmente 60 (sessanta) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea dei Delegati.

Art. 15 - DIMISSIONI O DECADENZA DALLE CARICHE SOCIALI

  1. In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo nazionale o del Collegio dei Revisori dei conti, la sostituzione avviene per surroga e subentra il primo dei non eletti, previa notifica scritta del Segretario.
  2. Il subentrante deve dare comunicazione scritta di accettazione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, pena la decadenza.

Art. 16 - GRATUITÀ DELLE CARICHE E RIMBORSO SPESE

  1. Le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.
  2. È ammesso solo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nazionale per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute in attuazione di programmi deliberati.
  3. In ogni caso le spese vanno documentate ed i relativi rimborsi vanno effettuati con criteri di moderazione ed economicità.
  4. Il Consiglio Direttivo nazionale può consentire un rimborso forfetario per mansioni permanenti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea dei Delegati.

Art. 17 - DELIBERE DI SPESA

  1. Nell’adottare le delibere di spesa più significative il Consiglio Direttivo nazionale si attiene a criteri di trasparenza. La scelta seguirà il criterio del migliore rapporto fra economicità e qualità dell’acquisto o servizio offerto.
  2. L’Ufficio di Presidenza è autorizzato ad adottare impegni ordinari di spesa urgenti fino ad un massimo di € 5.000 (cinquemila euro), salvo ratifica del Consiglio Direttivo nazionale nella riunione immediatamente successiva.

Art. 18 - COMMISSIONE ELETTORALE

  1. In occasione del rinnovo delle cariche sociali viene nominata dal Consiglio Direttivo nazionale una Commissione elettorale composta di tre membri, che non possono essere candidati né componenti del Consiglio Direttivo uscente, la quale resta in carica il tempo necessario per l’espletamento del proprio mandato. Essa elegge il Presidente nel proprio ambito.
  2. La Commissione elettorale ha il compito di esaminare le domande dei candidati e di predisporre la lista degli stessi, che a cura del Segretario verrà trasmessa ai Delegati e ai Gruppi almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea elettorale.
  3. Durante l’Assemblea la Commissione assolve alle funzioni di seggio elettorale.

Art. 19 - LOGO DELL'A.M.B.

  1. L’A.M.B. è contraddistinta da uno stemma di formato circolare diviso in due parti, un cerchio interno e una corona esterna tutto a colori. Nel cerchio interno, diviso a sua volta in due semicerchi verticali, è rappresentato un fungo (Amanita caesarea). Il lato destro (colori: bianco, giallo, rosso, nero su sfondo rosso), rappresenta uno studio tecnico del settore sinistro (colori: rosso, giallo, nero, bianco su sfondo bianco) in cui appare il fungo nella sua forma naturale, sia allo stadio maturo che giovane. Nella corona circolare esterna di colore giallo, viene inscritta in nero la seguente dicitura a lettere maiuscole: ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA. Le parole ASSOCIAZIONE MICOLOGICA seguono un andamento orario e la parola BRESADOLA un andamento antiorario in modo da risultare leggibile nella parte inferiore del settore. Reg. C – N. Prot. 46159/C/1987 in data 20/7/1987.
  2. Il logo dell’A.M.B. dovrà essere riprodotto su carta intestata, circolari, locandine, pubblicazioni e quant’altro venga utilizzato dai Gruppi e Associazioni aderenti, nei rapporti interni ed esterni.

Art. 20 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Entro (30) trenta giorni dalla loro elezione i membri del Consiglio Direttivo nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti vengono convocati dal Consigliere eletto con il maggior numero di voti.
  2. In caso di parità, la convocazione viene effettuata dal Consigliere con maggiore anzianità associativa.

Art. 21 - SCADENZE

Ad ogni Gruppo o Associazione aderente è fatto obbligo di rispettare le seguenti scadenze:

a) entro gennaio di ogni anno invio della scheda riepilogativa delle cariche sociali;
b) entro aprile di ogni anno:
invio del programma annuale delle attività;
invio del tabulato meccanografico dei soci accompagnato dall’importo delle quote associative.

Art. 23 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA

Affinché una riunione in videoconferenza sia valida, devono essere fissati in anticipo criteri di  trasparenza e di tracciabilità, al fine di:

a) rendere noti a tutti i partecipanti i diversi punti all’ordine del giorno della riunione, mettendo a disposizione la relativa documentazione
b) permettere al Presidente dell’organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
c) permettere a ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti e nella votazione (principio di simultaneità);
d) informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunionein videoconferenza (ad esempio, Skype, Meet, Cisco Webex Meetings, Hangout, Zoom ecc.), e delle modalità con cui potervi accedere.

Art. 24 - DIRITTO DI VOTO DEI DELEGATI ALLE ASSEMBLEE DI GRUPPO

L’assemblea dei Delegati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti.

Approvato dall’Assemblea dei Delegati a Cavallino (VE) il 24 aprile 1999.
Modificato dall’Assemblea dei Delegati a Trevi (PG) il 18 marzo 2001
Modificato dall’Assemblea dei Delegati ad Asti il 14 aprile 2013
Modificato dall’Assemblea dei Delegati di Mattarello (TN) il 29 aprile 2017
Modificato dall’Assemblea dei Delegati online il 30 gennaio 2021

Il Presidente
(Luigi Villa)