(Associazione di Promozione Sociale- Registro nazionale n. 159)

STATUTO SOCIALE A.M.B.

(Registrato il 21 agosto 2019 – N. 2488 serie 31)

TITOLO I

COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Il Gruppo Micologico “G. Bresadola”, fondato in Trento il 7 dicembre 1957, costituisce una Associazione che riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico ed ambientale.
  2. Essa è costituita, nel rispetto del Codice civile e della normativa in materia, come Associazione di Promozione Sociale (APS) riconosciuta è disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e assume la denominazione di “ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA – APS”, in breve “AMB”.
  3. La sede legale dell’Associazione è in Trento, via A. Volta n. 46, e la sua durata è indefinita. L’eventuale trasferimento della sede legale in altro Comune non costituisce modifica dello Statuto ed è demandata al Consiglio Direttivo.
  4. Gli aderenti all’Associazione sono vincolati all’osservanza del presente Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
  5. L’Associazione è costituita in Gruppi. Tutti i Gruppi formano un unico sodalizio e nella loro denominazione deve essere indicata la dizione “ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA – APS” (in breve solo “AMB”).
  6. All’Associazione possono aderire, mantenendo la loro ragione e/o denominazione, altre Associazioni che perseguano scopi analoghi, anche operanti al di fuori del territorio nazionale. Esse possono conservare il proprio Statuto in quanto non incompatibile con le norme del presente Statuto. In tal caso gli iscritti godono degli stessi diritti e doveri dei Soci.

Art. 2 - OGGETTO SOCIALE

  1. L’Associazione è apartitica. Essa ha come scopo statutario ed oggetto istituzionale lo svolgimento di attività di promozione, di solidarietà e utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della micologia, della botanica e dell’ecologia.
  2. L’Associazione opera nell’ambito della tutela dell’ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell’equilibrio naturale e dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla sensibilizzazione delle fasce giovanili (rapporti con scuole, associazioni giovanili ecc.).
  3. Tutte le attività associative sono svolte nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 3 - FINALITÀ

  1. L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari e o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono indicate all’Art. 5, comma 1, lettere d, e, f, h, i, del D. Lgs. 117/2017.
  2. L’Associazione persegue le seguenti finalità, realizzate per mezzo di attività formative e didattiche, di socializzazione, di studio e ricerca, di educazione ambientale e sanitaria ad esse strumentali:
    a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
    b) promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
    c) promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l’ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente ed alla ricerca scientifica;
    d) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione del Soci, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia;
    e) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
    f) promuovere l’educazione sanitaria relativa alla micologia;
    g) organizzare corsi di formazione e aggiornamento per i Micologi di cui al D.P.R n. 376/1995
    h) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole.
  3. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o accessorie alle attività statutarie, in quanto integrative alle stesse.

Art. 4 – ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO

  1. L’Associazione non ha scopi di lucro.
  2. Essa persegue le finalità indicate all’art. 3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.
  3. Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi dell’Associazione e in particolare gli eventuali immobili devono essere destinati alle attività istituzionali.

Art. 5 - PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.
  2. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività provengono da:
    a) quote associative e contributi dei Soci e di privati;
    b) contributi delle Pubbliche Amministrazioni;
    c) attività di raccolta fondi;
    d) donazioni e lasciti;
    e) entrate derivanti da cessione di beni e servizi prevalentemente agli associati;
    f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. 117/17 e successive modifiche integrazioni.

Art. 6 – UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate e comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO II

I GRUPPI

Art. 7 ­- COSTITUZIONE, STRUTTURA E AUTONOMIA DEI GRUPPI

  1. Un Gruppo può essere costituito con un numero minimo di Soci stabilito dal Regolamento attuativo dello Statuto. È facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale di accogliere la richiesta di adesione di un nuovo Gruppo, l’adesione di Associazioni e la richiesta di costituire più di un Gruppo nello stesso Comune.
  2. Organo sovrano del Gruppo è l’Assemblea dei Soci.
  3. Ogni Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea del Soci.
  4. L’Assemblea elegge tra i Soci i Delegati all’Assemblea Nazionale.
  5. Il Consiglio Direttivo del Gruppo:
    a) elegge il Presidente, che assume la rappresentanza legale del Gruppo;
    b) osserva e fa osservare le disposizioni del presente Statuto, nonché dello Statuto/Regolamento del Gruppo stesso e le deliberazioni dell’Assemblea;
    c)cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria del Gruppo.
  6. I Gruppi hanno autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e disciplinare, un proprio patrimonio e bilancio, nonché potestà di iniziativa.
  7. Il Regolamento/Statuto del Gruppo deve essere compatibile con il presente Statuto e diverrà esecutivo dopo la ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
  8. Si può costituire una Associazione Federativa tra i Gruppi di ogni Regione o Provincia Autonoma. L’organismo che la amministra è in tal caso formato da Delegati a tale scopo nominati da ogni Gruppo. Tale Associazione è regolarmente costituita con l’adesione della maggioranza dei Gruppi della Regione o Provincia Autonoma.

Art. 8 - DOVERI DEI GRUPPI

I Gruppi, allo scopo di salvaguardare l’unicità della Associazione:
rispettano il presente Statuto, con particolare riferimento alle finalità indicate all’art. 3;

a) inviano alla Sede centrale gli elenchi nominativi e le quote associative degli iscritti entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;
b) promuovono l’attuazione delle linee programmatiche stabilite dall’Assemblea nazionale dei Delegati.
c) trasmettono alla Sede centrale i nominativi e le relative quote stabilite, se aderente alla polizza cumulativa dell’AMB dei volontari/collaboratori, che devono essere assicurati come da disposizioni dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 9 - RAPPORTI CON LA SEDE CENTRALE

  1. Ogni iniziativa organizzata dal Gruppo è a completo suo carico e sotto la sua responsabilità.
  2. Il Consiglio Direttivo Nazionale interviene nei confronti del Gruppi, qualora riscontri iniziative in contrasto con le finalità espresse dallo Statuto.
  3. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di richiedere copia dei verbali e delle delibere dei Gruppi, nonché il consuntivo dell’attività svolta.
  4. Ai fini del coordinamento dell’attività dell’Associazione, ogni Gruppo invia al Consiglio Direttivo il programma annuale delle attività entro la data stabilita, nonché la composizione aggiornata degli organi sociali.

Art. 10 - SCIOGLIMENTO DI UN GRUPPO

  1. Lo scioglimento di un Gruppo può essere deliberato solo da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.
  2. In tal caso il patrimonio eventualmente ricevuto in uso dalla Sede Centrale sarà restituito alla stessa.
  3. L’Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, devolverannoil patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore,salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO III

I SOCI

Art. 11 - ISCRIZIONI

  1. L’iscrizione è aperta a tutti presso un qualsiasi Gruppo. Può far parte dell’Associazione chiunque condivida le finalità dello Statuto ed intenda partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse.
  2. L’iscrizione può avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni, ma, in tal caso, la qualifica di Socio è assunta dal legale rappresentante dell’Ente iscritto.
  3. L’iscrizione è ammessa a domanda presentata al Consiglio Direttivo del Gruppo prescelto, con l’indicazione dei dati anagrafici e la dichiarazione di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
  4. Il Consiglio Direttivo del Gruppo delibera sull’accoglienza della domanda ed iscrive il richiedente nel libro dei soci. L’eventuale rifiuto deve essere motivato.
  5. Il Consiglio Direttivo del Gruppo trasmette alla sede nazionale dell’AMB nomi e dati dei soci con le relative quote di iscrizione. Il Consiglio Direttivo dell’AMB può respingere le domande di iscrizione, dandone adeguata motivazione.
  6. In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso all’organo che ha emesso il provvedimento.

Art. 12 - I SOCI

  1. La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale. L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
  2. La quota associativa è intrasmissibile, anche nel caso di morte del socio, e non è rivalutabile.
  3. Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare Soci onorari, in esenzione dal pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della micologia e dell’Associazione stessa. Essi non hanno diritto di voto né di accedere a cariche sociali.

Art. 13 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. Il Socio ha diritto:
    a) di partecipare alle Assemblee del proprio Gruppo e a tutte le attività da questi programmate;
    b) di ricevere gratuitamente il Bollettino nazionale “Rivista di Micologia” e tutte le altre pubblicazioni stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale;
    c) purché maggiorenne, di votare per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e quant’altro di competenza dell’Assemblea;
    d) di accedere a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo di appartenenza e dell’Associazione nazionale, purché maggiorenne, di esaminare i libri sociali con le modalità che saranno definite dal Regolamento di attuazione dello Statuto.
    e) di esaminare i libri sociali con le modalità che saranno definite dal Regolamento di attuazione dello Statuto.
  2. Il Socio ha il dovere:
    a) di versare regolarmente la quota associativa annuale;
    b) di osservare lo Statuto e le norme emanate dai competenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.
  3. I soci svolgono la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 14 - DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La disciplina uniforme del rapporto associativo è garantita da:

a) libertà di iscrizione (art. 11)
b) parità di diritti e doveri (art. 13)
c) esercizio del voto attivo e passivo (art.13).

Art. 15 - ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’atto dell’iscrizione del Socio comporta espressamente l’esonero dell’Associazione e del singolo Gruppo, nonché dei rispettivi dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

Art. 16 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

  1. La qualifica di Socio si perde:
    a) per recesso del socio medesimo;
    b) per mancato pagamento della quota sociale;
    c) per radiazione, deliberata dall’Assemblea del Gruppo di appartenenza su proposta del Consiglio Direttivo, e solo per gravi motivi (a mero titolo di esempio: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno e delle delibere degli organi sociali, morosità nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo, comportamento che arreca danno morale o materiale all’Associazione o ai soci ecc.);
    d) Qualora il comportamento del Socio si configuri come danno al prestigio e all’immagine dell’Associazione nazionale, la proposta di espulsionespetta al Consiglio direttivo nazionale, che la sottopone alla ratifica dell’Assemblea dei Delegati.
  2. I provvedimenti di cui alla lettera c) e d) devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare le proprie controdeduzioni entro un termine congruo fissato, secondo competenza, dal Consiglio Direttivo di Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.
  3. Contro la proposta di espulsioneè ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  4. In caso di espulsioneè fatto comunque salvo il ricorso all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell’art. 24 del Codice civile.
  5. I soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative versate, né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione per l’attività prestata.

Art. 17 - RIABILITAZIONE

L’ex Socio, a suo tempo espulso, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno due anni dalla radiazione, e sempre che le eventuali cause che la determinarono siano state rimosse. La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo, di Gruppo o nazionale, che ha proposto la radiazione e che deciderà in merito. Tale decisione è sottoposta alla ratifica, secondo il caso, dell’Assemblea dei Soci del Gruppo o dell’Assemblea nazionale dei Delegati dell’AMB.

TITOLO IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 18 - ORGANI SOCIALI

Sono Organi sociali dell’Associazione:

a) l’Assemblea generale dei Delegati;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori del Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 19 - ORGANI OPERATIVI

Sono organi operativi dell’Associazione:
a) il Centro Studi Micologici;
b) il Comitato Scientifico;
c) il Comitato di Redazione.

Art. 20 – L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI

  1. Organo sovrano dell’Associazione è l’Assemblea dei Delegati.
  2. I Delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo. Ogni Gruppo ha diritto ad un Delegato fino a 100 Soci; competerà inoltre un ulteriore Delegato al raggiungimento del 101° Socio e, successivamente, un Delegato per ogni quota di 100, a partire da 201.Ogni Delegato rappresenta un numero di soci pari al quoziente fra il numero dei soci iscritti al Gruppo e il numero di Delegati che competono al Gruppo stesso.
  3. L’Assemblea ordinaria è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci rappresentati pari alla metà più uno e, in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora, qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.
  4. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con un numero di Soci rappresentati pari alla metà più uno, sia in prima che in seconda convocazione.
  5. Il Presidente dell’Assemblea dei Delegati è eletto di volta in volta dall’Assemblea: lo stesso nomina il Segretario dell’Assemblea.
  6. All’Assemblea può partecipare, senza diritto di voto, un Delegato per ognuna delle Associazioni eventualmente costituite ai sensi del comma 8 dell’art. 7.
  7. L’Assemblea del Delegati:
    a) elegge i componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
    b) nomina i Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo;
    c) approva le relazioni e i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
    d) fissa la quota sociale;
    e) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
    f) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo.
  8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei soci rappresentati.
  9. Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2372, secondo comma, del Codice civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei delegati presenti, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l’elezione alle cariche sociali. Su richiesta di un quinto dei delegati presenti sarà calcolato il numero di voti-socio in capo a ciascun delegato.
  10. Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente ad una delega per ogni Delegato partecipante; in caso di impedimento del Delegato unico di Gruppo, questi potrà essere sostituito da uno dei consiglieri del proprio Gruppo, nominato dal rispettivo Consiglio Direttivo.
  11. L’Assemblea del Delegati deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell’anno sociale, per l’approvazione del bilancio. La convocazione sarà effettuata con avviso pubblicato sul Bollettino e/o inviato a ciascun Gruppo, contenente l’ordine del giorno, diramato almeno 15 giorni prima della data fissata.
  12. In seduta straordinaria l’Assemblea viene convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo Nazionale, o del Collegio del Revisori del Conti, o di Delegati rappresentanti almeno 1/5 del Soci.
  13. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale e i Revisori del Conti partecipano all’Assemblea, ma hanno diritto di voto solo se Delegati di Gruppo e salvo i limiti di legge.
  14. Le Assemblee si riuniscono in località di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 – IL PRESIDENTE

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione; stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
  2. Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
  3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in assenza anche del Vicepresidente, dal Consigliere più anziano di sodalizio.

Art. 22 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo elettivo composto da undici membri.
  2. Essi restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
  3. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno l’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dall’Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.
  4. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno quattro volte l’anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l’ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.
  5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno sei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.
  6. Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante dell’Associazione in armonia con le direttive dello Statuto e dell’Assemblea dei Delegati. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.
  7. In particolare, il Consiglio Direttivo:
    a) predispone le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Delegati; le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario saranno trasmessi ai Gruppi almeno 30 gg. prima della data fissata per l’Assemblea del Delegati; il rendiconto, al pari dei libri sociali e contabili, sarà reso consultabile da parte del soci per almeno 15 gg. antecedenti l’Assemblea dei Delegati, presso la Sede legale dell’Associazione;
    b) provvede alla straordinaria amministrazione;
    c) predispone le liste elettorali;
    d) convoca l’Assemblea dei Delegati;
    e) nomina e revoca i responsabili del Centro Studi Micologici, il Comitato di Redazione e il Direttore del Bollettino;
    f) conferisce l’incarico di membro del Comitato Scientifico in aggiunta a quelli di diritto designati dai Gruppi,
    g) approva i regolamenti del Centro Studi Micologici, del Comitato Scientifico e del Comitato di Redazione;
    h) approva la costituzione di nuovi Gruppi e l’adesione diAssociazioni di cui all’art. 7;
    i) definisce le modalità di esaminare i libri sociali nelRegolamento di attuazione dello Statuto.
    j) nomina Commissioni o Comitati, permanenti o temporanei, e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutari o in attuazione di delibere dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso.
    k) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
  8. In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.
  9. In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente del Collegio del Revisori dei Conti provvede alla convocazione dell’Assemblea straordinaria per le nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.
  10. I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.
  11. Il Segretario: il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, curatutti gli atti dell’Associazione, aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Presidente nell’attuazione delle delibere degli organi sociali.

12. In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vicesegretario nominato dal Consiglio Direttivo.

13. Il Tesoriere: il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale dell’Associazione ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati, previo esame del Consiglio Direttivo.

14. Ogni carica compresa nel Consiglio Direttivo può essere ricoperta per un massimo di tre mandati. Altri mandati potranno essere espletati soltanto dopo l’intervallo di un altro mandato.

Art. 23 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri elettivi, preferibilmente scelti tra gli iscritti agli albi dei ragionieri e dei dottori commercialisti, i quali restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della gestione economico finanziaria dell’Associazione, deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione all’Assemblea del Delegati.
  3. Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
  4. In caso di dimissione o decadenza di un componente, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Revisore sostituito.

Art. 24 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  1. Il Collegio del Probiviri si compone di tre membri, Soci e non, i quali non possono rivestire altre cariche nell’Associazione.
  2. Il Collegio del Probiviri è nominato dall’Assemblea dei delegati su proposta del Consiglio Direttivo. I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
  3. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente.
  4. Il Collegio dei Probiviri, dopo avere esperito i tentativi possibili di composizione delle vertenze, decide: sulle controversie tra Organi dell’Associazione o tra questi e i singoli Soci o Gruppi; sui ricorsi dei Soci avverso la proposta di radiazione da parte dei Consigli Direttivi di Gruppo o Nazionale e sulla esclusione del Gruppo; sulle altre controversie ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo Nazionale.
  5. Le decisioni del Collegio del Probiviri sono inappellabili e vincolanti.

Art. 25 - IL CENTRO STUDI MICOLOGICI

  1. Il Centro Studi Micologici è un istituto di studio, ricerca e documentazione. Esso gestisce l’erbario e la biblioteca micologica nazionale.
  2. Assume la struttura ed il funzionamento previsti da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 - IL COMITATO SCIENTIFICO

  1. Il Comitato Scientifico assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica.
  2. Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
  3. Il Consiglio Direttivo conferisce la qualifica di membro del Comitato Scientifico in aggiunta a quelli di diritto designati dai Gruppi.

Art. 27 - IL COMITATO DI REDAZIONE

  1. Il Comitato di Redazione è strumento operativo al servizio dell’Associazione, all’indirizzo della quale deve adeguarsi, agendo in armonia con il Consiglio Direttivo.
  2. Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 28 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I SOCI

  1. A carico del Soci, salvo quanto previsto all’art. 16, possono essere presi dal Consiglio Direttivo di Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale i seguenti provvedimenti:
    a) censura;
    b) sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno.
  2. Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare personalmente e/o per iscritto le proprie controdeduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo di Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.
  3. Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 29 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I GRUPPI

  1. A carico dei Gruppi e delle Associazioni di cui all’ultimo comma dell’art. 1, possono essere presi dal Consiglio Direttivo Nazionale i seguenti provvedimenti:
    a) censura;
    b) esclusione dall’Associazione per gravi inadempienze ai doveri di cui all’art. 7, 8 e 16 dello Statuto.
  2. Tali provvedimenti devono essere motivati e assunti solo dopo aver consentito al Gruppo di formulare per iscritto le proprie contro deduzioni entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.
  3. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio del Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  4. L’esclusione deve comunque essere ratificata dall’Assemblea dei Delegati.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 30 - ANNO SOCIALE

L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 31 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

  1. Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.
  2. È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.
  3. I Soci collaboratori che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 32 - NORME ELETTORALI

  1. Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea dei Delegati sulla base di un’unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente e nella quale sono compresi i Soci candidati proposti dai singoli Gruppi o candidatisi direttamente. A tal fine le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea.
  2. Ogni Delegato potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere.
  3. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
  4. Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno quattro mesi prima della data fissata per l’Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.
  5. Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative, purché maggiorenni e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell’Assemblea.

Art. 33 - MODIFICHE DELLO STATUTO

  1. Eventuali modifiche allo Statuto, comprese integrazioni, adeguamenti a disposizioni di legge e normative, dovranno essere approvate dall’Assemblea Straordinaria dei Delegati con la maggioranza della metà più uno dei voti rappresentati.
  2. Per le modifiche allo Statuto non è ammessa la votazione per delega.
  3. Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di Delegati che rappresentino almeno 1/5 dei Soci. Le stesse sono inviate ai Gruppi ed ai Delegati almeno trenta (30) giorni prima dell’Assemblea dei Delegati.

Art. 34 - REGOLAMENTO

La compilazione dell’eventuale Regolamento per l’attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all’Assemblea dei Delegati per l’approvazione.

Art. 35 - SCIOGLIMENTO, CESSAZIONE ED ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato solo da due Assemblee straordinarie dei Delegati, appositamente convocate e consecutive, tenute a distanza non minore di tre mesi l’una dall’altra, e col voto favorevole di tanti Delegati che rappresentino almeno i 3/4 dei soci rappresentati. Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.
  2. In tali Assemblee non è ammessa la votazione per delega.
  3. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  4. In ogni caso il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione, dopo la liquidazione deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 36 - NORME FINALI

  1. Il presente Statuto approvato a Policoro (MT) il 4 aprile 2019, modifica ogni precedente versione ed entra immediatamente in vigore.
  2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 esue successive modifiche e integrazioni, del Codice civile e delle altre leggi dello Stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni.

Policoro (MT), 14 aprile 2019
Il Presidente dell’AMB Luigi Villa

Approvato a Verona il 29 marzo 1987 - modificato a Salsomaggiore Terme (PR) il 26 aprile 1997 - modificato a Bologna il 13 dicembre 1998 - modificato a Siracusa il 25 aprile 2010 - modificato a Policoro (MT) il 14 aprile 2019